Trattato di estradizione

Art. 6

Presentazione della Richiesta di Estradizione e Autorità Centrali

In vigore dal 3 ago 2016
Presentazione della Richiesta di Estradizione e Autorità Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di estradizione e comunicano direttamente tra loro. 2. Le Autorità Centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica italiana e il Ministero della Giustizia della Repubblica del Kosovo. 3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;147#art-tde-6

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Presentazione della Richiesta di Estradizione e Autorità Centrali (Art. 6 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo