Trattato di estradizione
Art. 6
Presentazione della Richiesta di Estradizione e Autorità Centrali
In vigore dal 3 ago 2016
Presentazione della Richiesta di Estradizione e Autorità Centrali
1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di estradizione e comunicano direttamente tra loro.
2. Le Autorità Centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica italiana e il Ministero della Giustizia della Repubblica del Kosovo.
3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-07;147#art-tde-6