Trattato di estradizione
Art. 8
Informazioni Supplementari
In vigore dal 3 ago 2016
Informazioni Supplementari
1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato può richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quaranta giorni.
2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivale a rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, allo Stato Richiedente non è preclusa la possibilità di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-07;147#art-tde-8