Trattato di estradizione

Art. 12

Arresto Provvisorio

In vigore dal 3 ago 2016
Arresto Provvisorio 1. In caso di urgenza, lo Stato Richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto provvisorio è avanzata per iscritto alle Autorità Centrali designate ai sensi dell' di questo Trattato, direttamente o tramite l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL), o altri canali convenuti da entrambi gli Stati. 2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni di cui all', paragrafo 1, del presente Trattato, e l'indicazione dell'intenzione di presentare una richiesta formale di estradizione. Lo Stato Richiesto può chiedere informazioni aggiuntive all'. 3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato Richiesto adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa prontamente lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda. 4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i quaranta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Centrale dello Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione. 5. Un arresto provvisorio inefficace ai sensi del paragrafo 4 di questo articolo non pregiudica il nuovo arresto e l'estradizione della persona richiesta se lo Stato Richiesto successivamente riceve la richiesta formale di estradizione in conformità alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.
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