Trattato di estradizione
Art. 14
Consegna della Persona
In vigore dal 3 ago 2016
Consegna della Persona
1. Se lo Stato Richiesto concede l'estradizione, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi alla consegna della persona richiesta. Lo Stato Richiedente è altresì informato della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.
2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di trenta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente è informato della concessione dell'estradizione. A richiesta dello Stato Richiedente o dello Stato Richiesto tale termine può essere prorogato di altri quindici giorni.
3. Se nei termini di cui al paragrafo 2 del presente Articolo lo Stato Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, lo Stato Richiesto pone immediatamente in libertà lo stesso e può rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso reato avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente Articolo.
4. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l'altro e gli Stati medesimi concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.
5. Quando l'estradando fugge tornando nello Stato Richiesto prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nello Stato Richiedente, tale persona può essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dallo Stato Richiedente per lo stesso reato. Lo Stato Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall' del presente Trattato.
6. Il Tempo trascorso in stato di detenzione, anche quello trascorso agli arresti domiciliari, fra la data dell'arresto e la data della consegna viene conteggiato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare in relazione al procedimento penale o alla pena da espiarsi nei casi previsti dall', paragrafo 1.
Storico versioni
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