Trattato di estradizione

Art. 13

Richieste di Estradizione avanzate da più Stati

In vigore dal 3 ago 2016
Richieste di Estradizione avanzate da più Stati Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso, in particolare: a) la gravità dei diversi reati; b) il tempo ed il luogo di commissione del reato; c) la nazionalità ed la residenza della persona richiesta; d) le rispettive date di presentazione delle richieste; e) la possibilità di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;147#art-tde-13

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Richieste di Estradizione avanzate da più Stati (Art. 13 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo