Trattato di estradizione
Art. 13
Richieste di Estradizione avanzate da più Stati
In vigore dal 3 ago 2016
Richieste di Estradizione avanzate da più Stati
Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso, in particolare:
a) la gravità dei diversi reati;
b) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
c) la nazionalità ed la residenza della persona richiesta;
d) le rispettive date di presentazione delle richieste;
e) la possibilità di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-07;147#art-tde-13