Art. 6 · Presentazione della Richiesta di Estradizione e Autorità Centrali
Trattato di estradizione

Art. 6

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Presentazione della Richiesta di Estradizione e Autorità Centrali

In vigore dal 3 ago 2016
Presentazione della Richiesta di Estradizione e Autorità Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di estradizione e comunicano direttamente tra loro. 2. Le Autorità Centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica italiana e il Ministero della Giustizia della Repubblica del Kosovo. 3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.
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