Trattato di estradizione
Art. 24
Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione
In vigore dal 3 ago 2016
Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione
1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte Contraente comunica ufficialmente all'altra, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto sei mesi dopo la data di detta comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.
FATTO a Pristina, il giorno 19 del mese giugno dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, albanese, serba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
In caso di divergenze riguardo l'interpretazione, prevale il testo inglese.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-07;147#art-tde-24