Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 4

Autorità Centrali

In vigore dal 3 ago 2016
Autorità Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere presentate dalle Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti. Le Autorità Centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato. 2. L'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia per la Repubblica italiana e il Ministria e Drejtësisë (Ministero della Giustizia) per la Repubblica del Kosovo. 3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata. 4. Le Autorità Centrali cooperano strettamente tra di loro e, previa istanza, forniscono informazioni sulla posizione delle richieste presentate in applicazione del presente Trattato.
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