Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale
Art. 3
Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza
In vigore dal 3 ago 2016
Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza
1. Lo Stato Richiesto può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta se:
(a) la richiesta di assistenza è contraria alla propria legislazione nazionale o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;
(b) la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:
i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
(c) la richiesta si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi dello Stato Richiedente;
(d) il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto;
(e) ha fondati motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti di una persona per motivi attinenti a razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
(f) ha già in corso un procedimento penale, o ha già pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria;
(g) ritiene che l'esecuzione della richiesta può compromettere la sua sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.
2 Lo Stato Richiesto può rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nello Stato Richiesto.
3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha la facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell' del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.
4. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio.
Storico versioni
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