Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 3 ago 2016
TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo qui di seguito denominati «Parti Contraenti», desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale, hanno stabilito quanto segue: Oggetto 1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale. 2. Tale assistenza comprende: (a) la ricerca e l'identificazione di persone; (b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali; (c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente; (d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova; (e) l'espletamento e la trasmissione di perizie; (f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni; (g) l'espletamento di interrogatori; (h) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali; (i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di cose; (j) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri; (k) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato; (l) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; (m) lo scambio di informazioni in materia di diritto; (n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto. 3. Il presente Trattato non si applica: (a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della libertà personale; (b) all'estradizione di persone; (c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente; (d) al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena; (e) al trasferimento dei procedimenti penali.
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