Trattato di estradizione
Art. 22
Riservatezza
In vigore dal 3 ago 2016
Riservatezza
1. Gli Stati convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione ed ogni altra informazione, relativa alla estradizione medesima, acquisita successivamente alla consegna della persona estradata.
2. Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di riservatezza o segretezza della documentazione ed informazioni ricevute da o fornite all'altro Stato, quando vi è una domanda espressa in tal senso da parte dello Stato interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-07;147#art-tde-22