Trattato di estradizione
Art. 20
Informazioni Ulteriori
In vigore dal 3 ago 2016
Informazioni Ulteriori
Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce prontamente allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-07;147#art-tde-20