Art. 20 · Informazioni Ulteriori
Trattato di estradizione

Art. 20

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Informazioni Ulteriori

In vigore dal 3 ago 2016
Informazioni Ulteriori Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce prontamente allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;147#art-tde-20