Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale
Art. 2
Doppia Incriminazione
In vigore dal 3 ago 2016
Doppia Incriminazione
1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato Richiesto.
2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui è richiesta è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico dello Stato Richiesto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-07;147#art-tda-2