Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale
Art. 8
Citazioni e Notifiche
In vigore dal 3 ago 2016
Citazioni e Notifiche
1. Lo Stato Richiesto provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato Richiedente in conformità della sua legislazione nazionale.
2. Lo Stato Richiesto, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma o il timbro dell'Autorità notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalità della consegna, nonché della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non è eseguita, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.
3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'.
4. La citazione e la notifica non devono essere accompagnati da minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.
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