Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 11

Garanzie e Principio di Specialità

In vigore dal 3 ago 2016
Garanzie e Principio di Specialità 1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi del precedente : (a) non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata nè sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato; (b) non può essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni nè a partecipare a qualsiasi atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa. 2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata: (a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore; (b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno. 3. La persona che non compare a seguito di una citazione presentata in conformità delle disposizioni del presente Trattato o che si rifiuta di rendere dichiarazioni ovvero di partecipare ad altri atti processuali ai sensi degli o 10 del presente Trattato non può essere sottoposta, per la sua mancata comparizione o il suo rifiuto, a misure coercitive o privative della libertà personale, ivi compreso l'accompagnamento coattivo. A richiesta, possono applicarsi eventuali sanzioni di altra natura che la legge dello Stato Richiesto prevede in circostanze simili. 4. Il testimone o il perito, ascoltato in conformità degli , è comunque responsabile per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale ovvero per altro comportamento penalmente rilevante commesso nel corso della comparizione, in conformità delle rispettive legislazioni dello Stato Richiesto e dello Stato Richiedente e fatta salva la rispettiva giurisdizione di ciascuno Stato sul reato.
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Garanzie e Principio di Specialità (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo