Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 10

Comparizione dinanzi le Autorità Giudiziarie dello Stato Richiedente

In vigore dal 3 ago 2016
Comparizione dinanzi le Autorità Giudiziarie dello Stato Richiedente 1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorità competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere altre attività processuali. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente della disponibilità di tale persona. 2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorità del territorio dello Stato Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti. 3. Nella richiesta, lo Stato Richiedente indica la misura in cui sono concessi alla persona citata indennità e rimborsi spese, così come previsto all' paragrafo 2 lettera (g).
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