Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 12

Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale

In vigore dal 3 ago 2016
Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale In caso fosse necessario o al fine di assicurare i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste nel proprio ordinamento giuridico interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;147#art-tda-12

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