Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 16

Produzione di Documenti, Atti e Cose

In vigore dal 3 ago 2016
Produzione di Documenti, Atti e Cose 1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente , lo Stato Richiesto ha facoltà di trasmetterne copie conformi. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile. 2. Laddove ciò non contrasti con la legislazione dello Stato Richiesto, i documenti e l'altro materiale da trasmettere allo Stato Richiedente in conformità al presente Articolo devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo Stato Richiedente al fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione di detto Stato. 3. Gli originali dei documenti e degli atti, nonché le cose, trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti non appena possibile allo Stato Richiesto, se quest'ultimo ne fa richiesta.
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Produzione di Documenti, Atti e Cose (Art. 16 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo