Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 26 mag 2016
1. Piena ed intera esecuzione è data:
a) all'Emendamento di cui all', comma 1, lettera a), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall' del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120;
b) all'Accordo di cui all', comma 1, lettera b), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall' dell'Accordo stesso;
c) al Protocollo di cui all', comma 1, lettera c), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall' del Protocollo stesso;
d) agli atti di cui all', comma 1, lettere d), e) e f), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall' della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dall'Emendamento di cui all', comma 1, lettera d), dall' della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dal secondo Emendamento di cui all', comma 1, lettera e), e dall' del Protocollo di cui all', comma 1, lettera f).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-05-03;79#art-rd-2