Accordo›Capo III
Art. 10
Deposito degli strumenti di ratifica
In vigore dal 26 mag 2016
Deposito degli strumenti di ratifica
1. Il presente accordo è ratificato dalle parti conformemente alle rispettive disposizioni nazionali. Le parti depositano i rispettivi strumenti di ratifica presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, prima o contemporaneamente al deposito dei rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento di Doha presso il segretario generale delle Nazioni Unite.
2. L'Islanda deposita il proprio strumento di accettazione dell'emendamento di Doha presso il segretario generale delle Nazioni Unite ai sensi dell', paragrafo 4, e dell', paragrafo 7, del protocollo di Kyoto, entro la data di deposito dell'ultimo strumento di accettazione da parte dell'Unione o dei suoi Stati membri.
3. All'atto del deposito del proprio strumento di accettazione dell'emendamento di Doha, l'Islanda notifica altresì i termini dell'adempimento congiunto, a proprio nome, al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a norma dell', paragrafo 2, del protocollo di Kyoto.
Storico versioni
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