L. · n. 79
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
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AccordoCapo III

Art. 6

Comitato per l'adempimento congiunto

In vigore dal 26 mag 2016
Comitato per l'adempimento congiunto 1. È istituito un comitato per l'adempimento congiunto, composto da rappresentanti delle parti. 2. Il comitato per l'adempimento congiunto garantisce l'attuazione e la gestione effettive del presente accordo. A tal fine, esso adotta le decisioni di cui all' del presente accordo e procede a scambi di opinioni e di informazioni relative all'attuazione dei termini dell'adempimento congiunto. Il comitato per l'adempimento congiunto adotta le proprie decisioni per consenso. 3. Il comitato per l'adempimento congiunto si riunisce su richiesta di una o più parti o su iniziativa dell'Unione. Tale richiesta è presentata all'Unione. 4. I membri del comitato per l'adempimento congiunto che rappresentano l'Unione e i suoi Stati membri sono inizialmente i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri che partecipano anche al comitato sui cambiamenti climatici dell'Unione europea, che è stato istituito ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1 ). Il rappresentante dell'Islanda è nominato dal corrispondente ministero per l'ambiente e le risorse naturali. Le riunioni del comitato per l'adempimento congiunto sono organizzate, ogniqualvolta possibile, in prossimità delle riunioni del comitato sui cambiamenti climatici. 5. Il comitato per l'adempimento congiunto adotta il proprio regolamento interno per consenso. -------- (1 ) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).
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