AccordoCapo III

Art. 3

Adempimento congiunto

In vigore dal 26 mag 2016
Adempimento congiunto 1. Le parti convengono di rispettare congiuntamente i loro impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni, per il secondo periodo di impegno, indicati nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto, a norma dei termini dell'adempimento congiunto. 2. A tal fine, l'Islanda adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che le sue emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-diossido di carbonio, nel secondo periodo di impegno dei gas a effetto serra indicati nell'allegato A del protocollo di Kyoto prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi disciplinati dal protocollo di Kyoto, che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva ETS, non superino la quantità assegnata stabilita nei termini per l'adempimento congiunto. 3. Fatto salvo l' del presente accordo, alla fine del secondo periodo di impegno, a norma della decisione n. 1/CMP.8 e di altre decisioni pertinenti degli organi della UNFCCC o del protocollo di Kyoto, nonché dei termini dell'adempimento congiunto, l'Islanda ritira dal proprio registro nazionale le unità AAU, CER, ERU, RMU, tCER o 1CER equivalenti alle emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e dagli assorbimenti tramite pozzi coperti dalle quantità assegnate.
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