Progetto di Protocollo›Capo III
Art. 25
Denuncia
In vigore dal 26 mag 2016
Denuncia
Ciascuna Parte può, con notifica scritta al depositario, denunciare in ogni momento il presente Protocollo dopo che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui esso è entrato in vigore nei suoi confronti. Gli effetti della denuncia decorrono dal novantesimo giorno successivo al suo ricevimento presso il depositario. L'eventuale denuncia non pregiudica l'applicazione degli articoli da 5 a 9, 11 e 13 per quanto riguarda una valutazione ambientale strategica già avviata in virtù del presente Protocollo o l'applicazione dell' per quanto riguarda una notifica o richiesta già effettuata prima che tale denuncia abbia preso effetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-03;79#art-pdp-25