AccordoCapo III

Art. 1

Obiettivo dell'accordo

In vigore dal 26 mag 2016
ACCORDO tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici L'UNIONE EUROPEA, (in prosieguo anche l'«Unione>), IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, da una parte, nonché L'ISLANDA, dall'altra, (in prosieguo «le parti»). RAMMENTANDO CHE: La dichiarazione congiunta resa a Doha l'8 dicembre 2012 afferma che gli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni per l'Unione, i suoi Stati membri, la Croazia e l'Islanda per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto si fondano sul presupposto che tali impegni siano soddisfatti congiuntamente a norma dell' del protocollo di Kyoto, che l', paragrafo 7 ter, del protocollo di Kyoto sarà applicato alla quantità assegnata congiuntamente a norma dell'accordo di adempimento congiunto da parte dell'Unione europea, dei suoi Stati membri, della Croazia e dell'Islanda, e che non sarà applicato individualmente agli Stati membri, alla Croazia o all'Islanda, in tale dichiarazione l'Unione, i suoi Stati membri e l'Islanda hanno dichiarato che depositeranno simultaneamente i loro strumenti di accettazione, come è avvenuto per il protocollo di Kyoto, al fine di garantirne l'entrata in vigore simultanea per l'Unione, i suoi 27 Stati membri, la Croazia e l'Islanda; l'Islanda sta partecipando al comitato sui cambiamenti climatici dell'Unione europea, istituito ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 525/2013, nonché al gruppo di lavoro I nell'ambito del comitato sui cambiamenti climatici, HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO: Obiettivo dell'accordo L'obiettivo del presente accordo è stabilire i termini che disciplinano la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto e consentire un'attuazione efficace di tale partecipazione, compreso il contributo dell'Islanda all'adempimento degli obblighi dell'Unione in materia di comunicazione, per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.
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urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79#art-a-1

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Obiettivo dell'accordo (Art. 1 Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione) — Testo vigente | Portale Normativo