Progetto di Protocollo›Capo III
Art. 24
Entrata in vigore
In vigore dal 26 mag 2016
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del decimo sesto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da un'organizzazione di integrazione economica regionale di cui all' non viene computato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione stessa.
3. Per ogni Stato od organizzazione di integrazione economica regionale di cui all' che ratifichi, accetti od approvi il presente Protocollo od aderisca al medesimo successivamente al deposito del decimo sesto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui lo Stato stesso o l'organizzazione stessa ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
4. Il presente Protocollo si applica a piani, programmi, programmazione e legislazione il cui primo atto preliminare formale è successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo.
Qualora alla Parte sotto la cui giurisdizione si prospetta l'elaborazione di un piano, programma, programmazione o legislazione si applichi il paragrafo 3, il presente Protocollo si applica a piani, programmi, programmazione e legislazione il cui primo atto preliminare formale è successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo per tale Parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-05-03;79#art-pdp-24