Progetto di Protocollo›Capo III
Art. 19
Emendamenti al Protocollo
In vigore dal 26 mag 2016
Emendamenti al Protocollo
1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.
2. Fermo restando il paragrafo 3, la procedura relativa alla proposta, all'adozione ed all'entrata in vigore di emendamenti alla Convenzione, di cui all', paragrafi da 2 a 5 della Convenzione, si applica, mutatis mutandis, agli emendamenti al presente Protocollo.
3. Ai fini del presente Protocollo, la maggioranza di tre quarti delle Parti necessaria perché un emendamento entri in vigore per le Parti che lo hanno ratificato, approvato o accettato si calcola sulla base del numero di Parti al momento dell'adozione dell'emendamento.
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