Art. 6
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e delle informazioni in materia di cambiamenti climatici
In vigore dal 26 mag 2016
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la raccolta delle informazioni concernenti le emissioni di gas a effetto serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e ne cura la diffusione anche attraverso il sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la comunicazione, ai sensi delle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e del regolamento (UE) n. 525/2013. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede pertanto ad adeguare alle nuove disposizioni il documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allegato al Documento di economia e finanza ai sensi dell', comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri interessati, sono stabiliti le modalità e i tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all', comma 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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