Art. 5
Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni
In vigore dal 26 mag 2016
Sistema nazionale in materia di politiche
e misure e di proiezioni
1. È istituito il Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e all' del regolamento (UE) n. 525/2013.
2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema di cui al comma 1, nonché della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-03;79#art-rd-5