AccordoCapo 17

Art. 405

In vigore dal 24 ott 2015
Nel portare avanti tale cooperazione, le Parti, fatto salvo il titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, sostengono il graduale ravvicinamento al diritto e alle norme regolamentari pertinenti dell'UE, in particolare quelle elencate nell'allegato XXXVIII del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-405

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Art. 405 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo