Accordo›Capo 18›Sez. 1
Art. 408
In vigore dal 24 ott 2015
Le Parti intraprendono azioni comuni, si scambiano informazioni e si sostengono reciprocamente allo scopo di promuovere:
a) una buona governance e le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico;
b) una pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare l'equilibrio degli stock ittici e degli ecosistemi;
c) la cooperazione attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-408