AccordoCapo 18Sez. 1

Art. 408

In vigore dal 24 ott 2015
Le Parti intraprendono azioni comuni, si scambiano informazioni e si sostengono reciprocamente allo scopo di promuovere: a) una buona governance e le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico; b) una pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare l'equilibrio degli stock ittici e degli ecosistemi; c) la cooperazione attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-408

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Art. 408 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo