Accordo›Sez. 2
Art. 411
In vigore dal 24 ott 2015
Le Parti, tenendo conto della loro cooperazione nei settori della pesca, dei trasporti, dell'ambiente e di altre politiche collegate agli aspetti marittimi, sviluppano anche una cooperazione relativa a una politica marittima integrata, che abbia per oggetto:
a) la promozione di un approccio integrato agli affari marittimi, di una buona governance e dello scambio delle migliori pratiche relative all'uso dello spazio marino;
b) l'istituzione di un quadro per risolvere i conflitti d'uso determinati dalle attività umane in competizione tra loro e per gestirne l'impatto sull'ambiente marino, promuovendo la pianificazione dello spazio marittimo quale strumento in grado di contribuire a un migliore processo decisionale;
c) la promozione, anche mediante lo scambio delle migliori pratiche, dello sviluppo sostenibile delle regioni costiere e delle industrie marittime quale fonte di crescita economica e di occupazione;
d) la promozione di alleanze strategiche tra le industrie marittime, i servizi e le istituzioni scientifiche specializzate nella ricerca marina e marittima, anche con l'istituzione di cluster marittimi trasversali;
e) l'impegno finalizzato a migliorare le misure per la sicurezza marittima e a rafforzare la sorveglianza marittima transfrontaliera e trasversale, per affrontare i crescenti rischi connessi all'intenso traffico marittimo, agli scarichi operativi effettuati dalle navi, agli incidenti marittimi e alle attività illegali in mare sulla base dell'esperienza del centro di coordinamento e di informazione di Burgas;
f) l'istituzione di un dialogo regolare e la promozione di varie reti tra le parti interessate del settore marittimo.
Storico versioni
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