Accordo›Capo 18›Sez. 1
Art. 407
In vigore dal 24 ott 2015
1. Le Parti cooperano, nel settore della pesca, su temi di interesse comune e reciprocamente vantaggiosi, tra cui la conservazione e la gestione delle risorse acquatiche vive, l'ispezione e il controllo, la raccolta dei dati e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
2. Tale cooperazione rispetterà i loro obblighi internazionali in materia di gestione e conservazione delle risorse acquatiche vive.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-407