AccordoCapo 18Sez. 1

Art. 407

In vigore dal 24 ott 2015
1. Le Parti cooperano, nel settore della pesca, su temi di interesse comune e reciprocamente vantaggiosi, tra cui la conservazione e la gestione delle risorse acquatiche vive, l'ispezione e il controllo, la raccolta dei dati e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. 2. Tale cooperazione rispetterà i loro obblighi internazionali in materia di gestione e conservazione delle risorse acquatiche vive.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-407

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Art. 407 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo