Accordo›Capo 17
Art. 404
In vigore dal 24 ott 2015
La cooperazione tra le Parti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale mira, tra l'altro, a:
a) agevolare la comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo rurale;
b) rafforzare le capacità amministrative di programmazione, valutazione e attuazione delle politiche a livello centrale e locale;
c) promuovere una produzione agricola moderna e sostenibile, rispettosa dell'ambiente e del benessere degli animali, con un maggiore impiego di metodi di produzione biologici e l'uso delle biotecnologie, tra l'altro attraverso l'applicazione delle corrispondenti migliori pratiche;
d) condividere le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico delle comunità rurali;
e) migliorare la competitività del settore agricolo, l'efficienza e la trasparenza dei mercati e le condizioni di investimento;
f) diffondere le conoscenze attraverso azioni di formazione e di informazione;
g) favorire l'innovazione attraverso la ricerca e promuovere i servizi di divulgazione a favore dei produttori agricoli;
h) rafforzare l'armonizzazione sui temi affrontati nel quadro delle organizzazioni internazionali;
i) realizzare uno scambio delle migliori pratiche relative ai meccanismi di sostegno a favore delle politiche agricole e delle zone rurali;
j) promuovere la politica di qualità dei prodotti agricoli nei seguenti ambiti: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità.
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