AccordoCapo 17

Art. 404

In vigore dal 24 ott 2015
La cooperazione tra le Parti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale mira, tra l'altro, a: a) agevolare la comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo rurale; b) rafforzare le capacità amministrative di programmazione, valutazione e attuazione delle politiche a livello centrale e locale; c) promuovere una produzione agricola moderna e sostenibile, rispettosa dell'ambiente e del benessere degli animali, con un maggiore impiego di metodi di produzione biologici e l'uso delle biotecnologie, tra l'altro attraverso l'applicazione delle corrispondenti migliori pratiche; d) condividere le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico delle comunità rurali; e) migliorare la competitività del settore agricolo, l'efficienza e la trasparenza dei mercati e le condizioni di investimento; f) diffondere le conoscenze attraverso azioni di formazione e di informazione; g) favorire l'innovazione attraverso la ricerca e promuovere i servizi di divulgazione a favore dei produttori agricoli; h) rafforzare l'armonizzazione sui temi affrontati nel quadro delle organizzazioni internazionali; i) realizzare uno scambio delle migliori pratiche relative ai meccanismi di sostegno a favore delle politiche agricole e delle zone rurali; j) promuovere la politica di qualità dei prodotti agricoli nei seguenti ambiti: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-404

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Art. 404 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo