Accordo›Capo 16
Art. 400
In vigore dal 24 ott 2015
1. La cooperazione a livello bilaterale, regionale ed europeo si basa sui seguenti principi:
a) il rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali, soprattutto nelle zone rurali;
b) l'importanza del patrimonio culturale;
c) un'interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell'ambiente.
2. Le disposizioni pertinenti relative agli operatori turistici sono contemplate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), del presente accordo. Le disposizioni pertinenti relative alla circolazione delle persone sono previste dall' del presente accordo.
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