AccordoCapo 16

Art. 400

In vigore dal 24 ott 2015
1. La cooperazione a livello bilaterale, regionale ed europeo si basa sui seguenti principi: a) il rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali, soprattutto nelle zone rurali; b) l'importanza del patrimonio culturale; c) un'interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell'ambiente. 2. Le disposizioni pertinenti relative agli operatori turistici sono contemplate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), del presente accordo. Le disposizioni pertinenti relative alla circolazione delle persone sono previste dall' del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-400

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Art. 400 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo