AccordoCapo 18Sez. 1

Art. 410

In vigore dal 24 ott 2015
Le Parti appoggeranno, ad esempio, il reciproco scambio di esperienze e iniziative di sostegno per garantire l'attuazione di una politica della pesca sostenibile, fondata sulle priorità dell' acquis dell'UE in questa materia, quali: a) la gestione delle risorse acquatiche vive, lo sforzo di pesca e le misure tecniche; b) l'ispezione e il controllo delle attività di pesca mediante l'impiego delle necessarie attrezzature di sorveglianza, compreso un sistema di controllo dei pescherecci, e lo sviluppo delle strutture amministrative e giudiziarie corrispondenti in grado di applicare le misure appropriate; c) la raccolta armonizzata dei dati relativi alle catture, agli sbarchi, alle flotte e dei dati biologici ed economici; d) la gestione della capacità di pesca, compreso un registro della flotta peschereccia in attività; e) una maggiore efficienza dei mercati, da realizzare in particolare attraverso la promozione delle organizzazioni di produttori, l'informazione dei consumatori, le norme di commercializzazione e la tracciabilità; f) l'elaborazione di una politica strutturale per il settore della pesca, che tenga conto in particolare dello sviluppo sostenibile delle comunità costiere.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-410

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Art. 410 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo