AccordoCapo 19

Art. 414

In vigore dal 24 ott 2015
Tenuto conto della natura transfrontaliera del bacino del fiume Danubio e della sua importanza storica per le comunità rivierasche, le Parti: a) migliorano l'attuazione degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri e dall'Ucraina nei settori della navigazione, della pesca, della tutela dell'ambiente, soprattutto degli ecosistemi acquatici e della conservazione delle risorse acquatiche vive per raggiungere un buono stato ecologico, nonché in altri settori pertinenti dell'attività umana; b) sostengono, se necessario, le iniziative volte alla definizione di accordi e di intese bilaterali e multilaterali per promuovere lo sviluppo sostenibile, prestando una particolare attenzione al rispetto degli stili di vita tradizionali delle comunità rivierasche e all'esercizio dell'attività economica attraverso un uso integrato del bacino del fiume Danubio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-414

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 414 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo