Accordo›Capo 19
Art. 414
In vigore dal 24 ott 2015
Tenuto conto della natura transfrontaliera del bacino del fiume Danubio e della sua importanza storica per le comunità rivierasche, le Parti:
a) migliorano l'attuazione degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri e dall'Ucraina nei settori della navigazione, della pesca, della tutela dell'ambiente, soprattutto degli ecosistemi acquatici e della conservazione delle risorse acquatiche vive per raggiungere un buono stato ecologico, nonché in altri settori pertinenti dell'attività umana;
b) sostengono, se necessario, le iniziative volte alla definizione di accordi e di intese bilaterali e multilaterali per promuovere lo sviluppo sostenibile, prestando una particolare attenzione al rispetto degli stili di vita tradizionali delle comunità rivierasche e all'esercizio dell'attività economica attraverso un uso integrato del bacino del fiume Danubio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-414