AccordoCapo 20

Art. 416

In vigore dal 24 ott 2015
Al fine di conseguire questi obiettivi, la cooperazione comprende, in particolare: a) la promozione dello scambio di informazioni sui sistemi di protezione dei consumatori; b) l'apporto di competenze, in termini di capacità legislativa e tecnica, per l'applicazione della legislazione e dei sistemi di vigilanza del mercato; c) una migliore informazione dei consumatori; d) le attività di formazione dei funzionari amministrativi e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori; e) la promozione dello sviluppo di associazioni dei consumatori indipendenti e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-416

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 416 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo