Accordo›Capo 20
Art. 416
In vigore dal 24 ott 2015
Al fine di conseguire questi obiettivi, la cooperazione comprende, in particolare:
a) la promozione dello scambio di informazioni sui sistemi di protezione dei consumatori;
b) l'apporto di competenze, in termini di capacità legislativa e tecnica, per l'applicazione della legislazione e dei sistemi di vigilanza del mercato;
c) una migliore informazione dei consumatori;
d) le attività di formazione dei funzionari amministrativi e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori;
e) la promozione dello sviluppo di associazioni dei consumatori indipendenti e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-416