Accordo›Capo 21
Art. 420
In vigore dal 24 ott 2015
La cooperazione nel settore di cui all' del presente accordo è finalizzata a:
a) migliorare la qualità della vita umana;
b) affrontare sfide comuni, quali la globalizzazione e i cambiamenti demografici;
c) creare nuovi e migliori posti di lavoro e condizioni di lavoro dignitose;
d) promuovere l'equità sociale e la giustizia, contestualmente alla riforma dei mercati del lavoro;
e) promuovere sul mercato del lavoro condizioni che concilino flessibilità e sicurezza;
f) promuovere misure attive del mercato del lavoro e migliorare l'efficienza dei servizi per l'impiego per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro;
g) favorire mercati del lavoro più inclusivi che consentano di integrare le persone svantaggiate;
h) ridurre l'area dell'economia informale trasformando il lavoro non dichiarato in occupazione regolare;
i) migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, anche mediante la sensibilizzazione e la formazione in materia di sanità e sicurezza, la promozione di misure preventive, la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, la gestione delle sostanze chimiche tossiche, lo scambio di pratiche e la ricerca nel settore;
j) innalzare il livello di protezione sociale e ammodernare i sistemi di protezione sociale dal punto di vista della qualità, dell'accessibilità e della sostenibilità finanziaria;
k) ridurre la povertà e rafforzare la coesione sociale;
l) perseguire la parità di genere e le pari opportunità tra donne e uomini nell'occupazione, nell'istruzione, nella formazione, nell'economia e nella società e nei processi decisionali;
m) combattere ogni discriminazione;
n) rafforzare la capacità delle parti sociali e promuovere il dialogo sociale.
Storico versioni
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