Art. 405
AccordoCapo 17

Art. 405

426 / 488
In vigore dal 24 ott 2015
Nel portare avanti tale cooperazione, le Parti, fatto salvo il titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, sostengono il graduale ravvicinamento al diritto e alle norme regolamentari pertinenti dell'UE, in particolare quelle elencate nell'allegato XXXVIII del presente accordo.
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