allegato

Art. 14.9

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 14.9 Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione 1. Entro trenta giorni dalla trasmissione del lodo del collegio arbitrale alle Parti, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato per il commercio il periodo di tempo che le sarà necessario per dare esecuzione al lodo. 2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, entro venti giorni dalla notifica ad opera della Parte convenuta di cui al paragrafo 1 la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta è notificata all'altra Parte e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale trasmette la propria decisione alle Parti e al comitato per il commercio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. 3. Nel caso in cui un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5. Il termine per la trasmissione della decisione è di trentacinque giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2. 4. La Parte convenuta informa per iscritto la Parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole. 5. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra le Parti.
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