allegato

Art. 14.10

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 14.10 Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale 1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica all'altra Parte e al comitato per il commercio le misure che ha adottato per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale. 2. Qualora le Parti non concordino sull'esistenza di una misura o sulla compatibilità tra le misure notificate a norma del paragrafo 1 e le disposizioni di cui all'articolo 14.2, la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica quale sia la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 14.2. Il collegio arbitrale trasmette la propria decisione entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. 3. Nel caso in cui un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5. Il termine per la trasmissione della decisione è di sessanta giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-14-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale (Art. 14.10 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo