allegato
Art. 14.8
Esecuzione del lodo del collegio arbitrale
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 14.8
Esecuzione del lodo del collegio arbitrale
Le Parti adottano le misure necessarie per conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per dare esecuzione al lodo arbitrale.
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