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Art. 14.8

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 14.8 Esecuzione del lodo del collegio arbitrale Le Parti adottano le misure necessarie per conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per dare esecuzione al lodo arbitrale.
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Esecuzione del lodo del collegio arbitrale (Art. 14.8 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo