allegato›Sez. C
Art. 14.4
Apertura della procedura di arbitrato
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 14.4
Apertura della procedura di arbitrato
1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'articolo 14.3, la Parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.
2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla Parte convenuta e al comitato per il commercio. La Parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano le specifiche misure contestate e spiega come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-14-4