allegatoSez. C

Art. 14.4

Apertura della procedura di arbitrato

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 14.4 Apertura della procedura di arbitrato 1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'articolo 14.3, la Parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale. 2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla Parte convenuta e al comitato per il commercio. La Parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano le specifiche misure contestate e spiega come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.2.
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Apertura della procedura di arbitrato (Art. 14.4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo