allegato›Capo 13
Art. 13.15
Gruppo di esperti
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 13.15
Gruppo di esperti
1. Salvo diversa decisione delle Parti, novanta giorni dopo la presentazione di una domanda di consultazione ai sensi dell'articolo 13.14, paragrafo 1, una Parte può chiedere che sia convocato un gruppo di esperti per esaminare una questione per la quale non è stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni governative. Le Parti possono inviare le loro osservazioni al gruppo di esperti. Il gruppo di esperti dovrebbe chiedere informazioni e pareri alle Parti, ai gruppi consultivi nazionali o alle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 13.14, come ritiene opportuno. Il gruppo di esperti si riunisce entro due mesi dalla richiesta di una Parte.
2. Il gruppo di esperti, scelto secondo le procedure di cui al paragrafo 3, contribuisce con le sue competenze all'attuazione del presente capo. Salvo diversa decisione delle Parti, il gruppo di esperti presenta una relazione alle Parti entro i novanta giorni seguenti la selezione dell'ultimo esperto. Le Parti si adoperano per quanto possibile per tenere conto dei pareri o delle raccomandazioni del gruppo di esperti sull'attuazione del presente capo. La messa in atto delle raccomandazioni del gruppo di esperti è monitorata dal comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. La relazione del gruppo di esperti è messa a disposizione dei gruppi consultivi nazionali delle Parti. Per quanto riguarda le informazioni riservate, si applicano i principi dell'allegato 14-B (Regole di procedura dell'arbitrato).
3. All'entrata in vigore del presente accordo, le Parti designano di comune accordo un elenco di almeno quindici persone competenti nei campi delle questioni oggetto del presente capo, di cui almeno cinque non cittadini nè dell'una nè dell'altra Parte, che presiederanno il gruppo di esperti. Gli esperti sono indipendenti dalle Parti e dalle organizzazioni rappresentate nei gruppi consultivi nazionali e non ricevono istruzioni da esse. Ciascuna delle Parti sceglie un esperto dall'elenco di esperti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di costituzione di un gruppo di esperti. Se una Parte non sceglie il proprio esperto entro tale termine, l'altra Parte sceglie dall'elenco un esperto avente la nazionalità di quella Parte. I due esperti così scelti designano come presidente una persona che non abbia la cittadinanza di nessuna delle Parti.
Storico versioni
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