allegato›Capo 13
Art. 13.16
Risoluzione delle controversie
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 13.16
Risoluzione delle controversie
Per ogni questione attinente al presente capo, le Parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui agli articoli 13.14 e 13.15.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-13-16