allegatoSez. C

Art. 14.5

Costituzione del collegio arbitrale

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 14.5 Costituzione del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri. 2. Entro dieci giorni dalla presentazione al comitato per il commercio della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio. 3. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato per il commercio o a un suo delegato di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 14.18, scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla Parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno tra i nominativi selezionati dalle Parti per fungere da presidente. Qualora le Parti concordino sulla designazione di uno o più membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la medesima procedura. 4. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono scelti i tre arbitri.
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Costituzione del collegio arbitrale (Art. 14.5 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo