allegatoSez. C

Art. 14.7

Lodo del collegio arbitrale

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 14.7 Lodo del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale trasmette il proprio lodo alle Parti e al comitato per il commercio entro centoventi giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle Parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di trasmettere il suo lodo. Il lodo deve comunque essere trasmesso entro centocinquanta giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. 2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per trasmettere il proprio lodo entro sessanta giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo dovrebbe comunque essere trasmesso entro settantacinque giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.
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