allegato
Art. 14.12
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente alla sospensione degli obblighi
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 14.12
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente alla sospensione degli obblighi
1. La Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato per il commercio tutte le misure che ha preso per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale nonché la sua richiesta affinché la Parte attrice ponga fine alla sospensione degli obblighi.
2. Se entro trenta giorni dalla notifica le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con le disposizioni di cui all'articolo 14.2, la Parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito.
La richiesta è notificata alla Parte convenuta e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale trasmette la propria decisione alle Parti e al comitato per il commercio entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che una misura di esecuzione è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 14.2, la sospensione degli obblighi è revocata.
3. Nel caso in cui un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5. Il termine per la trasmissione della decisione è di sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.
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