allegato

Art. 14.16

Norme di interpretazione

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 14.16 Norme di interpretazione Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 14.2 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Se un obbligo derivante dal presente accordo è identico a un obbligo derivante dall'accordo OMC, il collegio arbitrale adotta un'interpretazione compatibile con le interpretazioni pertinenti stabilite dalle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare nè ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2.
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Norme di interpretazione (Art. 14.16 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo